Sulle bollette di casa l’IVA è al 10%: per la luce su tutta la fornitura domestica, per il gas solo sui primi 480 metri cubi consumati nell’anno, mentre i consumi oltre soglia e le quote fisse pagano il 22%. Le imprese pagano di norma il 22%, tranne quelle estrattive, agricole e manifatturiere. L’IVA si calcola sul totale della bolletta.
IVA bollette luce e gas: le aliquote in sintesi
Le aliquote IVA dell’energia sono fissate dal decreto IVA (DPR 633 del 1972) nella Tabella A, parte III. Il numero 103 riguarda l’energia elettrica per uso domestico e la luce e il gas delle imprese estrattive, agricole e manifatturiere; il numero 127-bis riguarda il gas metano per usi civili. Le forniture di luce e gas che non rientrano in queste voci pagano l’aliquota ordinaria, che secondo l’Agenzia delle Entrate è del 22%.
| Fornitura | Aliquota IVA |
|---|---|
| Luce per uso domestico | 10% |
| Gas per usi civili, primi 480 metri cubi dell’anno | 10% |
| Gas per usi civili oltre i 480 metri cubi, e quote fisse | 22% |
| Luce e gas di imprese estrattive, agricole e manifatturiere | 10% |
| Luce per usi non domestici (negozi, uffici, studi con contatore proprio) | 22% |
| Gas per usi industriali, come alberghi, commercio e ristorazione | 22% |
| Luce delle parti comuni di un condominio | 10% o 22%, secondo la composizione dello stabile |
Le aliquote per la casa sono le stesse che ARERA riporta nelle sue guide alla lettura della bolletta, per la luce e per il gas. Nei paragrafi che seguono ogni riga della tabella ha la sua fonte e i suoi casi limite.
Luce: il 10% vale per l’uso domestico
Per l’energia elettrica la Tabella A applica il 10% all’energia elettrica per uso domestico. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito più volte cosa significa: l’uso è domestico quando chi consuma impiega l’energia nella propria abitazione, o in strutture collettive con il requisito della residenzialità (caserme, case di riposo, conventi), e non la usa per un’attività d’impresa o per servizi rilevanti ai fini IVA, nemmeno se esenti. Lo riassume la risoluzione 8/E del 2017, che per questo motivo ha negato il 10% alle residenze sanitarie gestite da una ONLUS: la loro attività è rilevante ai fini IVA, anche se esente.
Per una famiglia la regola è semplice. Secondo la guida ARERA alle voci di spesa, l’IVA sulle utenze domestiche è al 10% e si applica sull’importo totale della bolletta. La residenza non cambia l’aliquota IVA: incide sull’accisa, perché secondo la stessa guida solo i clienti domestici con potenza fino a 3 kW nell’abitazione di residenza anagrafica hanno aliquote agevolate. Anche una seconda casa con contratto domestico non residente, quindi, paga l’IVA al 10%.
Lo studio in casa e l’uso promiscuo
Il caso più delicato è chi lavora dove abita. Per le tariffe, il glossario di ARERA considera domestici anche i locali annessi all’abitazione adibiti a studio, ufficio o laboratorio, se usano lo stesso POD e la potenza disponibile non supera 15 kW.
Per l’IVA il criterio è più rigido. Nella risposta 142 del 2021 l’Agenzia ricorda che per le utenze a uso promiscuo, quando non si può misurare quanta energia va all’uso domestico perché mancano contatori distinti, si applica l’aliquota ordinaria su tutta la fornitura: è l’indirizzo della circolare 82/E del 1999. Se hai una partita IVA e lavori in casa con un solo contatore, chiarisci con il commercialista quale aliquota spetta alla tua fornitura e comunicala al venditore.
Gas: 10% fino a 480 metri cubi, poi 22%
Per il gas destinato agli usi civili conta quanto consumi. Il numero 127-bis della Tabella A applica il 10% alla «somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui», come riporta la risoluzione 108/E del 2010. La guida ARERA alle voci di spesa del gas lo traduce così: per gli usi civili l’IVA è al 10% sui primi 480 metri cubi consumati nell’anno e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse. La legge parla di metri cubi, mentre la bolletta conta il gas in Smc, metri cubi riportati a condizioni standard di temperatura e pressione: la differenza è spiegata nella guida a Smc e codice PDR.
Il funzionamento della soglia è descritto nella circolare 2/E del 2008 dell’Agenzia delle Entrate:
- la soglia vale per l’anno solare: si conta dal 1° gennaio (o dall’attivazione, se successiva) al 31 dicembre (o alla chiusura del contratto, se anteriore);
- i metri cubi fatturati entrano nello scaglione al 10% finché la soglia non è esaurita, poi passano al 22%;
- la quota fissa e i servizi accessori non sono somministrazione di gas, quindi pagano sempre l’aliquota ordinaria;
- se cambi venditore durante l’anno, il nuovo fornitore deve tenere conto di quanto hai già consumato e applicare il 10% solo alla parte di soglia che resta.
Un esempio con numeri tondi: una casa che consuma 1.000 metri cubi l’anno paga il 10% su 480 metri cubi e il 22% sugli altri 520. Poiché il conteggio riparte ogni 1° gennaio, chi ha il riscaldamento autonomo consuma buona parte della soglia nei primi mesi dell’anno: per questo una bolletta può mostrare due aliquote sullo stesso periodo.
L’IVA al 5% tra il 2021 e il 2023
Chi confronta bollette vecchie con quelle di oggi deve ricordare una parentesi. Con il decreto-legge 130 del 2021 l’IVA sul gas metano per usi civili e industriali è stata ridotta al 5%, a partire dai consumi di ottobre, novembre e dicembre 2021, come spiega la circolare 17/E del 2021. La misura è stata poi prorogata e, secondo ARERA, le aliquote normali sono tornate da gennaio 2024. I prezzi di quel periodo, raccolti nello storico dei prezzi ARERA, non sono quindi confrontabili alla pari con quelli attuali.
Condomini: riscaldamento centralizzato e parti comuni
Gas con impianto centralizzato
Con il riscaldamento centralizzato la soglia non è unica per tutto il palazzo. La risoluzione 108/E del 2010 ha chiarito che i 480 metri cubi vanno riferiti a ciascuna unità immobiliare: con un impianto centralizzato la soglia si moltiplica per il numero di appartamenti allacciati. Un condominio di 20 appartamenti, per esempio, ha diritto al 10% sui primi 9.600 metri cubi dell’anno, purché il gas sia destinato a usi civili.
Luce delle parti comuni
Per l’energia elettrica di scale, ascensori, cancelli e citofoni l’Agenzia delle Entrate si è espressa con due pareri su casi specifici, da leggere insieme.
Nella risposta 3 del 2018 un’associazione chiedeva il 10% per le parti comuni dei condomini «prevalentemente residenziali», cioè con anche uffici, studi professionali o negozi. L’Agenzia ha risposto di no: le parti comuni non sono un’abitazione, quindi manca l’uso domestico, e va applicata l’aliquota ordinaria su tutta la fornitura.
Nella risposta 142 del 2021 il condominio aveva tre negozi del tutto autonomi, con accessi, riscaldamento e utenze propri e nessun collegamento alle parti comuni. In quel caso l’Agenzia ha riconosciuto il 10%, che spetta ai condomini composti esclusivamente da abitazioni che usano l’energia per uso domestico.
Sono pareri resi sui fatti descritti da chi li ha chiesti, non regole valide per ogni stabile. Il parere del 2021 aggiunge un dettaglio pratico: la dichiarazione sostitutiva con cui l’amministratore attesta l’uso domestico non sposta la responsabilità, che resta al venditore se in un controllo mancano le condizioni per il 10%. L’amministratore che chiede l’aliquota ridotta deve quindi poter documentare che lo stabile è solo residenziale.
Imprese e partite IVA: il 22%, con eccezioni
Per un’attività l’aliquota di partenza è quella ordinaria del 22%. Il numero 103 della Tabella A prevede però il 10% per la luce e il gas usati da imprese estrattive, agricole e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili, come riporta la risoluzione 79/E del 2009.
Per capire se un’impresa rientra, la stessa risoluzione indica due passaggi:
- verificare se l’attività è tra quelle dei gruppi da IV a XV del decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 sui coefficienti di ammortamento, che individua le imprese estrattive e manifatturiere;
- se l’attività non è classificabile lì, guardare la classificazione ATECO: un’attività della sezione C può considerarsi manifatturiera.
Il 10% non è automatico. L’impresa deve inviare al fornitore una richiesta scritta, valida fino a revoca, in cui dichiara sotto la propria responsabilità di avere i requisiti e che l’energia o il gas saranno usati nell’attività (risoluzione 79/E, che richiama la circolare 26 del 1985).
Per il gas c’è un passaggio in più. La circolare 17/E del 2021 ricorda che ai fini IVA valgono le stesse definizioni di uso civile e uso industriale delle accise, e che il gas per usi industriali diversi da quelli agevolati paga il 22%. Tra gli usi industriali, secondo il testo unico delle accise citato nella circolare, rientrano anche il settore alberghiero, la distribuzione commerciale e la ristorazione.
Per chi ha partita IVA l’aliquota pesa in modo diverso che per una famiglia: secondo l’Agenzia delle Entrate il soggetto IVA ha diritto a detrarre l’IVA pagata ai fornitori per i propri acquisti. Quando confronti le offerte luce e gas per la tua attività, ricorda poi che l’aliquota dipende dall’attività e non dal venditore: a parità di consumi l’IVA è la stessa con qualsiasi fornitore, e il confronto si fa sul prezzo dell’energia e sulle quote fisse.
Accise e IVA: due imposte diverse
In bolletta le imposte sono raccolte nella voce «Accise e IVA», ma funzionano in modo diverso.
L’accisa è un’imposta di consumo e si paga sulla quantità di energia. Per la luce, secondo la guida ARERA, i clienti domestici con potenza fino a 3 kW hanno aliquote agevolate nell’abitazione di residenza. Per il gas, spiega la guida ARERA del gas, l’aliquota cresce con gli scaglioni di consumo annuo e si aggiunge l’addizionale regionale, che ogni regione fissa entro i limiti di legge.
L’IVA, invece, si applica sull’importo totale della bolletta, come precisa ARERA in entrambe le guide. Si paga quindi non solo sulla materia energia, ma anche sul trasporto e la gestione del contatore, sugli oneri di sistema e sulle stesse accise. Ogni euro in più su una qualsiasi voce porta con sé la sua IVA: per una famiglia, 10 euro di oneri diventano 11 euro in fattura.
Questo vale anche quando cambi offerta. Le offerte luce e gas per la casa si confrontano sulla spesa per la materia energia, perché le imposte seguono aliquote di legge uguali con ogni venditore; un prezzo più basso, però, riduce anche l’IVA che ci paghi sopra. Per sapere quanto spenderesti con un’altra offerta, imposte comprese, carica la tua bolletta su Billding. Altre guide sulle voci della bolletta sono nella sezione luce e gas.
Come controllare l’IVA in bolletta
La sintesi in prima pagina mostra di solito solo il totale delle imposte. Anche lo scontrino dell’energia, in seconda facciata, ne riporta solo l’importo complessivo, come spiega la pagina ARERA sullo scontrino; la mappa completa della bolletta è nella guida su come leggere la bolletta della luce. Il dettaglio è negli elementi della bolletta: secondo l’Atlante per il consumatore, un apposito riquadro deve indicare ciascuna aliquota IVA applicata, con le relative basi imponibili e l’importo dovuto. Nella bolletta del gas lo stesso riquadro riporta anche aliquote e quantità di accisa e addizionale regionale (Atlante, sezione gas).
I controlli da fare sono quattro:
- Tipo di fornitura. Nei dati della fornitura l’uso deve essere quello reale, domestico o non domestico: l’aliquota parte da lì. Per ogni richiesta al venditore ti serve il codice del punto di prelievo, spiegato nella guida al codice POD.
- Aliquota della luce. Per un’abitazione deve essere il 10%, residente o non residente.
- Scaglioni del gas. Verifica come sono divisi i metri cubi tra 10% e 22% e che la quota fissa sia al 22%. A gennaio il conteggio riparte; dopo un cambio di venditore, la soglia residua deve proseguire. La guida su come leggere la bolletta del gas aiuta a ritrovare le voci.
- Imprese con il 10%. Se l’attività è estrattiva, agricola o manifatturiera, controlla che il fornitore abbia ricevuto la richiesta scritta e che la applichi.
Se l’aliquota è sbagliata, scrivi al venditore con un reclamo. Il rapporto sull’IVA addebitata è tra cliente e fornitore: nella risoluzione 108/E del 2010, sul gas dei condomini, l’Agenzia ha chiarito che la restituzione della maggiore IVA addebitata va chiesta direttamente alla società che fornisce il gas.
Domande frequenti
Qual è l’IVA sulla bolletta della luce di casa?
Il 10% per le utenze domestiche, secondo ARERA. Vale per le forniture residenti e non residenti: la residenza incide sull’accisa, non sull’aliquota IVA. Il 22% si applica agli usi non domestici, salvo le imprese estrattive, agricole e manifatturiere.
Perché nella bolletta del gas ci sono due aliquote IVA?
Per gli usi civili l’IVA è al 10% sui primi 480 metri cubi consumati nell’anno solare e al 22% sui consumi oltre soglia e sulle quote fisse. Il conteggio riparte ogni 1° gennaio, quindi la stessa bolletta può contenere consumi in entrambi gli scaglioni.
Le seconde case pagano l’IVA al 22% su luce e gas?
No. Una seconda casa con contratto domestico non residente paga l’IVA al 10% sulla luce, e per il gas vale la stessa soglia dei 480 metri cubi annui. Cambiano altre voci, come l’accisa sulla luce, agevolata solo nell’abitazione di residenza.
Che IVA paga un’azienda su luce e gas?
Di norma il 22%. Il 10% spetta alle imprese estrattive, agricole e manifatturiere (comprese quelle poligrafiche ed editoriali), che devono chiederlo al fornitore con una dichiarazione scritta valida fino a revoca. Per il gas, alberghi, commercio e ristorazione rientrano negli usi industriali e pagano il 22%.
Che IVA si paga sulla luce delle parti comuni del condominio?
Dipende dallo stabile. L’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il 10% a un condominio composto solo da abitazioni (risposta 142 del 2021) e ha indicato il 22% per i condomini con anche uffici, studi o negozi (risposta 3 del 2018). Sono pareri su casi specifici, e la responsabilità dell’aliquota resta al venditore.